compenso finale senza vendita fase b) (modello e) compenso finale senza vendita fase a) (modello d) compenso finale procedura (modello c) acconto (modello b) compenso aggiudicatario (modello a) DM 227 del 15 ottobre 2015 direttiva 2016
Come è regolata la liquidazione dei compensi nel caso in cui l’esecutato sia titolare di partita IVA e su che conto corrente si paga la delega F24 relativa alla ritenuta operata?
Sia gli acconti che i compensi sono liquidati al lordo di eventuali ritenute d’acconto. Nel caso in cui l’esecutato sia titolare di partita Iva si procederà a pagare il compenso al netto di ritenuta nonché la ritenuta medesima addebitando il conto corrente intestato alla procedura.
Successivamente si dovrà trasmettere copia della documentazione all’esecutato per i normali adempimenti di legge (emissione certificazione, aggiornamento contabilità, etc)
Indicazioni da seguire per il deposito telematico della perizia del c.t.u con il Redattore LEXTEL – VISURA
– Perizia immobiliare e nota spese
– Istanza proroga deposito perizia
Ogni altro ordine professionale deciderà se aderire a questo portale o cercare una nuova convenzione
(seguirà l’aggiornamento dei siti per l’iscrizione non appena disponibili)
http://ctumodena.visura.it/ per archietetti geometri ed ingegneri
Iscrizione al PCT – memorizzare il collegamento tra i preferiti
I nuovi incarichi verranno affidati solo a consulenti tecnici iscritti al PCT
Tutti gli atti del CTU dovranno essere formati solo telematicamente
(perizia, allegati, nota spese, istanze varie, ecc.)
Indicazioni per la redazione e il deposito telematico degli atti (redattore Lextel)
Avvertenza: trattasi di materiale importato dal sito “prenota.135.it” ed in quanto tale non aggiornato
– Ricerca DEBITORI ESECUTATI (anche se non si è costituiti)
– Ricerca DOCUMENTI nel fascicolo d’ufficio quando si è costituiti
– Ricerca EVENTI nel fascicolo d’ufficio quando si è costituiti (con ev.relativi biglietti cancelleria)
Atto non codificati:
– nota di trascrizione pignor.
Cosa fare dopo l’ approvazione del progetto di distribuzione?
Entro 30 giorni dall’ approvazione del riparto il Delegato ordina il pagamento delle singole quote.
Procede alla chiusura del conto corrente e deposita tutti gli ultimi documenti presso l’ ufficio per il delegato. Deposita la relazione finale in via telematica.
Che cos’è il PROGETTO PROVVISORIO DI DISTRIBUZIONE?
E’ l’atto unico previsto al punto n. 4 dell’ ordinanza di delega.
In caso di vendita conclusiva della fase liquidatoria (vendita dell’unico lotto, ovvero contestuale di tutti i lotti, ovvero dell’ultimo lotto), entro 15 gg. dall’ emissione del decreto di trasferimento da parte del delegato A, il delegato B deve redigere un atto unico, nella cui premessa dovrà espressamente indicare l’avvenuta pronuncia del decreto di trasferimento ed i suoi estremi identificativi, di seguito forma il progetto provvisorio di distribuzione, contenente la graduazione dei creditori, sulla base dei documenti già presenti nel fascicolo, provvedendo al deposito in via telematica; all’ interno di questo atto unico va fissata sia l’ udienza per l’approvazione del progetto, udienza da tenersi non prima di 105 giorni e non oltre 120 giorni successivi alla pronuncia del decreto di trasferimento, sia il termine di 60 gg. ai creditori per il deposito telematico delle dichiarazioni di credito e delle note delle spese sostenute, con gli eventuali allegati. Nei 30 giorni successivi al deposito dell’ultima dichiarazione di credito, redige il progetto di distribuzione definitivo, depositandolo in via telematica ed inserendo, in fondo, la seguente dicitura : “il deposito telematico del presente atto, ai sensi dell’ art. 492, co. 2 c.p.c., vale anche quale comunicazione/notificazione in cancelleria al debitore esecutato che non ha eletto domicilio”.
Nel caso di vendita non conclusiva della fase liquidatoria (vendita di uno o più lotti, con lotti residui ancora invenduti), il Professionista Delegato, entro 15 giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento, con apposito atto, nella cui premessa dovrà espressamente indicare l’avvenuta pronuncia del decreto di trasferimento ed i suoi estremi identificativi, provvederà – ex artt. 591 co.3° e 485 cpc – a convocare le parti dinanzi a sé presso il suo studio o in altro luogo dallo stesso indicato, onde decidere in contraddittorio se procedere o meno al riparto parziale.
Entro quando e con quali modalità devono essere depositati i verbali d’udienza?
I verbali delle udienze di vendita (sia deserte che di aggiudicazione), le buste complete con le offerte e i verbali di approvazione del piano di riparto vanno inviati tramite PCT entro n. 3 giorni lavorativi.
Tutte le buste con le offerte devono essere depositate sempre nei tre giorni lavorativi.
In che modo si determina il compenso dei delegati e come viene ripartito il medesimo tra il Delegato A e B?
Sul punto si rimanda alle direttive emanate del G.E. consultabili alla sezione “direttive e circolari” del sito www.portaledeldelegato.it
Qual’è il termine per provvedere all’affissione dell’avviso di vendita?
L’avviso di vendita deve essere affisso all’Albo del Tribunale di Modena almeno 45 giorni prima dell’udienza di vendita senza incanto e l’originale dell’avviso affisso deve essere depositato presso l’ufficio del delegato entro tale udienza.
Nel caso in cui l’esecutato non abbia eletto domicilio bisogna comunicargli/notificargli l’avviso di vendita?
I nuovi aggiornamenti del PCT permettono alla cancelleria di scaricare gli atti e notificarli al debitore, per tale motivo non c’è più bisogno di portare il cartaceo degli atti per il debitore (che non ha eletto domicilio) in cancelleria dell’ esecuzione immobiliare. In tutti gli atti per il debitore va aggiunta, al termine dell’ atto, la dicitura:
“Il deposito telematico del presente atto, ai sensi dell’art. 492, 2 co. Cpc, vale anche quale comunicazione / notificazione in cancelleria al debitore esecutato che non ha eletto domicilio”