Che cos’è il PROGETTO PROVVISORIO DI DISTRIBUZIONE?

E’ l’atto unico previsto al punto n. 4 dell’ ordinanza di delega.

In caso di vendita conclusiva della fase liquidatoria (vendita dell’unico lotto, ovvero contestuale di tutti i lotti, ovvero dell’ultimo lotto), entro 15 gg. dall’ emissione del decreto di trasferimento da parte del delegato A, il delegato B deve redigere un atto unico, nella cui premessa dovrà espressamente indicare l’avvenuta pronuncia del decreto di trasferimento ed i suoi estremi identificativi, di seguito forma il progetto provvisorio di distribuzione, contenente la graduazione dei creditori, sulla base dei documenti già presenti nel fascicolo, provvedendo al deposito in via telematica; all’ interno di questo atto unico va fissata sia l’ udienza per l’approvazione del progetto, udienza da tenersi non prima di 105 giorni e non oltre 120 giorni successivi alla pronuncia del decreto di trasferimento, sia il termine di 60 gg. ai creditori per il deposito telematico delle dichiarazioni di credito e delle note delle spese sostenute, con gli eventuali allegati. Nei 30 giorni successivi al deposito dell’ultima dichiarazione di credito, redige il progetto di distribuzione definitivo, depositandolo in via telematica ed inserendo, in fondo, la seguente dicitura : “il deposito telematico del presente atto, ai sensi dell’ art. 492, co. 2 c.p.c., vale anche quale comunicazione/notificazione in cancelleria al debitore esecutato che non ha eletto domicilio”.

Nel caso di vendita non conclusiva della fase liquidatoria (vendita di uno o più lotti, con lotti residui ancora invenduti), il Professionista Delegato, entro 15 giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento, con apposito atto, nella cui premessa dovrà espressamente indicare l’avvenuta pronuncia del decreto di trasferimento ed i suoi estremi identificativi, provvederà – ex artt. 591 co.3° e 485 cpc – a convocare le parti dinanzi a sé presso il suo studio o in altro luogo dallo stesso indicato, onde decidere in contraddittorio se procedere o meno al riparto parziale.

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