Nel caso in cui l’esecutato non abbia eletto domicilio bisogna comunicargli/notificargli l’avviso di vendita?

I nuovi aggiornamenti del PCT permettono alla cancelleria di scaricare gli atti e notificarli al debitore, per tale motivo non c’è più bisogno di portare il cartaceo degli atti per il debitore (che non ha eletto domicilio) in cancelleria dell’ esecuzione immobiliare. In tutti gli atti per il debitore va aggiunta, al termine dell’ atto, la dicitura:
“Il deposito telematico del presente atto, ai sensi dell’art. 492, 2 co. Cpc, vale anche quale comunicazione / notificazione in cancelleria al debitore esecutato che non ha eletto domicilio”

FAQ

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