ISTRUZIONI OPERATIVE AI DELEGATI (MODIFICA ART. 587 c.p.c. correttivoCARTABIA)

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
SEZIONE III
Ufficio esecuzioni immobiliari
ISTRUZIONI OPERATIVE AI DELEGATI (MODIFICA ART. 587 c.p.c. correttivo
CARTABIA)
AI PROFESSIONI DELEGATI
IL GE Roberta Vaccaro, anche in sostituzione di e d’intesa con il collega Umberto Ausiello,
premesso che in data 11 novembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 164 del 31
ottobre 2024, c.d. Correttivo alla Riforma Cartabia, il cui art. 3 comma 7 lett. q) ha novellato l’art.
587 c.p.c. (Inadempienza dell’aggiudicatario), estendendo le ipotesi di decadenza
dell’aggiudicatario al mancato deposito, nel termine stabilito per il versamento del saldo prezzo, de
“la dichiarazione prevista dall’articolo 585, quarto comma” (ovvero “dichiarazione scritta resa
nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o
mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte
dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”);
ritenuto opportuno, alla luce della disposta novella, fornire istruzioni urgenti ai delegati
limitatamente alle procedure con pignoramento notificato successivamente al 28.02.2023
(riforma Cartabia) per le quali sono in corso le operazioni di vendita senza incanto;
PQM
DISPONE CHE I PROFESSIONISTI DELEGATI, limitatamente alle procedure sopra indicate:
1) in relazione alle vendite celebrate in data successiva all’11.11.2024, dunque, con termini
per il deposito del saldo prezzo in corso (in scadenza a febbraio) comunichino con urgenza
agli eventuali aggiudicatari l’obbligo (già indicato nelle ordinanze di vendita in relazione ai
pignoramenti post novella Cartabia) di rendere la suesposta dichiarazione entro il termine
per il saldo prezzo, ora “a pena di decadenza dall’aggiudicazione”;
2) in relazione alle vendite senza incanto non ancora celebrate, ma con adempimenti
pubblicitari già effettuati, rendano edotto l’aggiudicatario, al momento
dell’aggiudicazione, dell’obbligo di rendere la prescritta dichiarazione (antiriciclaggio) entro
e non oltre il termine per il saldo prezzo, a pena di decadenza;
3) negli avvisi di vendita da pubblicarsi indichino espressamente la suesposta ipotesi di
decadenza in aggiunta a quella del mancato versamento del saldo prezzo, nel termine
(perentorio) stabilito.
I Giudici dell’Esecuzione procederanno, conseguentemente, a modificare il modello di avviso di
vendita pubblicato sul sito del Tribunale e in parte qua ad integrare l’ordinanza di vendita (per le
procedure cui si applica ratione temporis la citata novella).
Si manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente ai professionisti delegati, per il tramite
dello sportello del professionista delegato, pubblicazione sul sito del Tribunale e comunicazione
agli ordini professionali di competenza.
Modena, 04.01.2025
IL GE Roberta Vaccaro (anche in sost. e d’intesa con il collega dott. Umberto Ausiello)

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